In questi ultimi periodi sta crescendo in modo significativo l’interesse per le criptovalute e sono sempre di più i clienti che mi chiedono consulenze in merito.
Nell’ambito dell criptovalute i due aspetti da tenere in considerazione sono:
- Obbligo di monitoraggio
- Tassazione delle plusvalenze, di cui abbiamo parlato in questo articolo
Devo compilare il quadro RW se detengo cripotvalute?
RW è il quadro specifico della dichiarazione dei redditi dedicato alla detenzione dei conti correnti all’estero. Qualora si detengano criptovalute, va compilato?
La risposta appare tutt’altro che scontata, in quanto il monitoriggio è obbligatorio per soggetti che detengono investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria.
Il limite di 15.000 euro di valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta, al di sotto del quale non è necessario il monitoraggio fiscale non sarebbe applicabile nel caso delle criptovalute. Tale limite, infatti, si riferisce ai conti correnti e depositi esteri, mentre le criptovalute sono state assimilate alle “altre attività finanziarie”, che utilizzano un diverso codice di monitoraggio; oltretutto, i conti correnti estero scontano l’IVAFE, non dovuta per le criptovalute.
Dando per corretto considerare la criptovaluta al pari di una valuta estera, senza scomodare riflessioni sul luogo di detenzione della chiave privata, non si può affermare con leggerezza che la stessa è detenuta all’estero, per cui l’obbligo di compilazione risulta oltremodo incerto se non forse del tutto assente. La criptovaluta si trova nella rete non in uno stato estero specifico.
Per l’Agenzia delle Entrate i wallet sono totalmente assimilabili a dei conti correnti. Tuttavia stabilire se un wallet si possa collocare all’estero o no, non è sempre di facile individuazione. La soluzione fornita a questo problema dal fisco è la seguente: il wallet del contribuente viene assegnato quando si apre un account su una piattaforma exchange. Il gestore dell’exchange, per poter operare su conto in parola, dispone delle chiavi del suddetto wallet, e viene pertanto definito custodial.
L’indicazione nel quadro RW sussiste solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal custodial wallet, se quest’ultimo risulta soggetto residente o domiciliato all’estero. L’indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso custodial residenti in Italia, venendo a mancare ogni legame con l’estero.
Il luogo di localizzazione fiscale del wallet andrebbe considerato come il luogo dove risiede il soggetto che ha le chiavi privale per gestire quel conto. Viceversa, quando parliamo di un wallet offline, per esempio un cold storage, la cui chiave privata è nelle mani del contribuente italiano, si presume che quel conto sia in Italia, e allora l’obbligo di monitoraggio (e quindi di dichiarazione) non scatta.
L’indicazione nel quadro RW sussiste solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal custodial wallet residente o domiciliato all’estero.
Ciò premesso, tuttavia, ragionando per mettersi dalla parte della ragione ed evitare problemi con l’Agenzia delle Entrare la compilazione del quadro RW deve essere effettuata quando:
- il contribuente si muove in modo oltremodo prudenziale;
- l’assunzione di una posizione di trasparenza è ben vista dall’Agenzia delle Entrate;
- si evitano più onerosi interventi futuri dei professionisti nel caso di contestazioni di mancata compilazione;
- la compilazione del quadro RW è l’occasione per crearsi un dossier in cui conservare traccia storica della evoluzione dell’investimento.
Criptovalute e dichiarazione dei redditi: come compilo il quadro RW se detengo criptovalute?
Le indicazioni per la compilazione del quadro RW sono le seguenti:
- Nella colonna 8, relativa al valore finale, si deve indicare il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuali
- Le criptovalute “non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. Ivafe) in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (C.M. 28/E/2012)”.
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