Il testo della Legge Bilancio 2022 prevede un cambio delle aliquote IRPEF attualmente in vigore a far data dal 1 gennaio 2022 e l’abolizione dell’IRAP per alcune categorie. Scopriamolo insieme.
Chi non pagherà più l’IRAP
Ricordando che coloro i quali aderivano al regime forfetario ne erano già esclusi, la modifica normativa amplia l’esclusione dal pagamento dell’IRAP a coloro che esercitano attività di impresa (imprenditori individuali e imprese familiari) o di lavoro autonomo (tutte le tipologie di professionisti) personalmente e individualmente; restano perciò soggetti a IRAP:
- gli studi professionali associati
- le società di persone
- le società di capitali
- gli enti commerciali in generale
- gli enti del terzo settore
In definitiva, per le cosiddette partite IVA (professionisti, autonomi, ditte individuali) non aderenti al regime forfettario, l’ultimo versamento IRAP sarà il saldo (eventuale) dell’imposta 2021, da versare a giugno 2022, dato che l’esonero dall’imposta decorre dall’anno fiscale 2022 e tali soggetti non possono avere un anno fiscale non coincidente con quello solare. Ovviamente non saranno dovuti gli acconti 2022, di solito previsti in giugno e in novembre.
L’abolizione dell’IRAP per questa tipologia di soggetti, in attesa di eventuali decisioni di più ampia portata in sede di riforma fiscale (tra le ipotesi sul tavolo c’è la generale abolizione dell’IRAP), pur richiedendo una quantità limitata di risorse, costituisce un intervento ben congegnato in quanto porta un doppio beneficio:
- la riduzione della pressione fiscale per contribuenti soggetti ad aliquota progressiva, e obbligati al versamento dei contributi previdenziali;
- la riduzione del contenzioso in tema di IRAP.
Abolizione IRAP: chi continuerà a pagare
Il presupposto dell’IRAP è l’esistenza, in capo al contribuente, di una autonoma organizzazione; mentre per le società tale requisito si assume implicitamente esistente, per coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale ciò non è possibile: in questi casi è l’esistenza o l’assenza dell’autonoma organizzazione che assoggetta o meno la partita IVA all’IRAP.
L’intervento normativo fa venir meno l’assoggettamento all’IRAP di tutti quei soggetti per i quali l’autonoma organizzazione non si può assumere implicitamente esistente, sfoltendo così una parte del contenzioso sul tema.
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