Così come avvenuto già per il triennio 2021- 2023, anche per il 2024 le aliquote Enasarco restano invariate.
Per gli agenti di commercio operanti come ditta individuale e società di persone le aliquote contributive Enasarco sono confermate al 17%, di cui l’8,50% a carico dell’Azienda e l’8,50% a carico dell’Agente.
Per le società di capitali l’aliquota contributiva é confermata al 4% : il 3% a carico dell’Azienda Mandante e il restante 1% a carico dell’Agente operante in forma di Società di Capitali.
I minimali e i massimali Enasarco per l’anno in corso saranno invece aggiornati in base ai valori ISTAT del nuovo anno.
Ricordiamo che se la fattura da emettere riguarda provvigioni di competenza 2023, i valori dei minimali e massimali da prendere come riferimento restano quelli dell’anno precedente.
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2024, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024) | 20 maggio 2024 |
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2024) | 20 agosto 2024 |
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2024) | 20 novembre 2024 |
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024) | 20 febbraio 2025 |
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