A seguito della firma dell’ordinanza del Ministero della Salute avvenuta nella serata di oggi sono state definite le fasce di rischiosità delle Regioni Italiane che permettono quindi l’entrata in vigore delle nuove restrizioni contenute del DPCM in oggetto a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre. In base a tale ordinanza sono state disposte delle misure comuni a tutte le regioni oltra a specifiche misure per ogni singola Regione in base ad una classificazione in base alla rischiosità della Regione stessa.
MISURE GENERALI PER TUTTE LE REGIONI
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- In ordine alle attività professionali si raccomanda che esse siano volte anche in modalità di lavoro agile a distanza o presso il proprio domicilio, siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti, siano assunti protocolli anti contagio fermo restando l’obbligo di utilizzare gli strumenti obligatori di protezione delle vie aree (mascherine);
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
L’ordinanza classifica Lombardia Piemonte , Valle d’Aosta e Calabria quali «zone rosse» almeno per le prossime due settimane, mentre Sicilia e Puglia, diventeranno «zona arancione». Le altre Regioni italiane rimarranno per ora «zone gialle».
MISURE SPECIFICHE PER PIEMONTE, LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA e CALABRIA
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In caso di spostamenti di lavoro è obbligatorio compilare l’autocertificazione ma consiglio anche di portare con se Visura Camerale (se esistente) ed eventuale mail del cliente/fornitore che specifici la ricihesta di spostamento;
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità o comunque di quelle attività elencate nell’allegato 23.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi
- alimentari.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
- Rimarranno aperte per l’attività scolastica in presenza i servizi per l’infanzia, la scuola elementare e la prima media. Tutte le altre classi dovranno ricorrere alla didattica a distanza
- E’ consentivo svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 mt da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale.
Le restrizioni relative alle zone rosse varranno per almeno 15 giorni a partire dal 6 novembre e comunque non oltre la data del 3 dicembre.