E’ stato pubblicato oggi, 3 marzo 2021, il primo DPCM firmato da Mario Draghi. Sarà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021.
Riassumo il contenuto evidenziando le novita’ in rosso.
SPOSTAMENTO TRA REGIONI
Fino al 27 marzo, si conferma il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
NOVITA’ ASPORTO E BEVANDE
In tutte le zone è consentito l’asporto dopo le 18 anche per i negozi di bevande. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
REGOLE PER LE ZONE GIALLE
- Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
- NOVITA’ Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo
- NOVITA’ Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
- È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
- Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
- Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni abbia accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica
- E’ consentito andare nella seconde case in zona gialla o arancione (anche se fuori regione) solo al nucleo famigliare e soltanto se la casa è disabitata.
- Se l’abitazione è in zona rossa è vietato lo spostamento
REGOLE PER LE ZONE ARANCIONI
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
- E’ consentito andare nella seconde case in zona gialla o arancione (anche se fuori regione) solo al nucleo famigliare e soltanto se la casa è disabitata.
- Se l’abitazione è in zona rossa è vietato lo spostamento
REGOLE PER LE ZONE ROSSE
- NOVITA’ Sono vietati gli spostamenti all’interno del proprio comune salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità o salute
- NOVITA’ Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (estetisti, centri estetici, parrucchieri, barbieri)
- Consentiti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita
- Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli
- Tutte le attività nei centri sportivi sono sospese
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale
- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 già presente nei precedenti Decreti.
- Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
- E’ vietato lo spostamento presso le seconde case anche se si trovano in zona bianca, arancione o rossa.
NOVITA’ SCUOLA
In zona gialla ed arancione i Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni
- nel caso di eccezionale peggioramento quadro epidemiologico.
In zona rossa scuole chiuse comprese scuole dell’infanzia ed elementari. Resta salva la possibilità di svolgere attività i presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzai l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educatici speciali.