Il MOSS (mini one stop shop) è un regime fiscale facoltativo che possono scegliere le aziende che operano nell’ambito della fornitura di servizi elettronici (servizi digitali, telecomunicazioni, teleradiodiffusione, E-commerce di prodotti digitali o virtuali) a privati cittadini (B2C) ed ha come finalità una semplificazione della gestione dell’IVA.
Vediamo nei punti seguenti di capire tutti gli aspetti essenziali.
MOSS: a cosa serve?
Il MOSS serve a semplificare il pagamento dell’IVA nelle transazioni di servizi digitali tra nazioni diverse. La normativa europea prevede infatti che la tassazione ai fini IVA deve avvenire nel paese del committente e non in quello del prestatore del servizio, come invece avveniva in precedenza.
Al fine quindi di evitare all’azienda italiana di doversi identificare fiscalmente in ogni paese europeo dove fornisce il servizio per versare in quel paese l’IVA, può optare per aderire al sistema MOSS. Iscrivendosi quindi al portale, l’azienda italiana potrà adempiere a tutte le procedure IVA ed al versamento della medesima direttamente qui in Italia. Sarà il portale stesso a trasmettere poi i dati necessari agli altri paesi europei dove l’azienda ha fornito servizi.
MOSS: chi può usare il servizio?
Per aderire al servizio bisogna avere i seguenti requisiti:
- operare solo verso privati cittadini (B2C);
- fornire servizi digitali come: servizi di telecomunicazione; servizi di teleradiodiffusione; siti web e web-hosting, software, fornitura di immagini, testi musica, film, giochi, programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; servizi di insegnamento a distanza.
Dal momento che al MOSS si possono iscrivere sia paesi UE che paesi fuori UE, vale la regola per cui chi si trova nella UE, deve iscriversi al MOSS del paese in cui ha la sede la propria attività; qualora invece l’azienda si trovi fuori dalla UE, dovrà iscriversi nel paese in cui l’attività ha una stabile organizzazione.
MOSS: come accedere al servizio
Una volta registrati è possibile accedere al servizio direttamente dalla sezione dedicata del sito Agenzia Entrate tramite credenziali oppure tramite lo Spid.
Le dichiarazioni IVA devono essere presentate entro il 20 del mese successivo rispetto al trimestre di riferimento. Di conseguenza le scadenze sono:
- primo trimestre, 20 aprile
- secondo trimestre, 20 luglio
- terzo trimestre, 20 ottobre
- quarto trimestre, 20 gennaio dell’anno solare successivo
Il sistema mette a disposizione il modello in formato web in cui inserire i dati relativi alla dichiarazione:
- numero identificativo IVA
- ammontare delle prestazioni rese
- aliquote IVA, suddivise in base al paese di residenza dei clienti
- ammontare dell’IVA, suddiviso in base alle diverse aliquote
Nel caso di transazioni in valute diverse dall’Euro, l’importo dovrà essere convertito secondo il tasso di cambio ufficiale della BCE calcolato all’ultimo giorno del trimestre di riferimento.
MOSS: evoluzione dal 1 luglio 2021
Dal 1° luglio 2021 è in vigore la normativa europea in tema di e-commerce, pertanto
- fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta;
- se, nel corso di un anno civile, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA verrà pagata nel luogo di destinazione dei beni,
Questa nuova regola comporta che, al superamento del limite, tutti i titolari di partita IVA potranno optare per la registrazione al Moss per poter usufruire della metodologia semplificata di liquidazione dell’IVA.