Con la circolare 10/E del 10/05/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti sulle novità arrivate dal 01/01/2024 in ambito di locazioni brevi. Vediamolo insieme:
COSA SONO LE LOCAZIONI BREVI?
Si tratta delle locazioni con le seguenti caratteristiche:
- locatore e locatario sono persone fisiche,
- immobile oggetto della locazione è a destinazione abitativa,
- durata della locazione inferiore ai 30 giorni.
In questo caso non è necessario in contratto tra le parti pertanto, qualora si preferisca comunque redigere un contratto, non è necessario registrarlo.
COSA CAMBIA DAL 2024 IN TERMINI DI TASSAZIONE?
Il locatore può scegliere di assoggettare il reddito a “irpef ordinaria” ovvero “cedolare secca”.
Nel primo caso (“irpef ordinaria”) il reddito si somma ad altri eventuali redditi ed è possibile usufruire delle eventuali detrazioni (spese mediche, interessi mutui prima casa, ristrutturazioni immobili, ecc.) spettanti.
Nel secondo caso (“cedolare secca”) il reddito NON si somma ad altri eventuali redditi e NON è possibile usufruire delle eventuali detrazioni (spese mediche, interessi mutui prima casa, ristrutturazioni immobili, ecc.) spettanti.
NOTA BENE: Aliquota “cedolare secca” 21% su primo immobile e 26% su immobili ulteriori fino al quarto e verrà applicata sui redditi di locazione maturati dal 01 gennaio 2024 a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
In tema di locazioni brevi ricordiamo che, al di là degli aspetti fiscali, è necessario adempiere agli obblighi di comunicazione (al Comune e alla Questura), di esposizione del CIR (da settembre CIN), presenza estintore, dispositivo rilevazione fumi, ecc
COSA SUCCEDE SE HO PiU’ DI QUATTRO APPARTAMENTI?
l regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
In caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c.5, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi e che obbliga l’apertura di p.Iva.
PERCHE’ IL PORTALE SI TRATTIENE UNA PERCENTUALE OLTRE AL SERVIZIO?
Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici come booking o air B&B, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.
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