Il DL rilancio ha previsto due tipologie di crediti di imposta:
- Spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)
L’articolo 120 del DL Rilancio ha introdotto un credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
I soggetti beneficiari
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro i soggetti, anche in regime forfettario, esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,compresi gli enti del Terzo settore.
Il credito è rivolto SOLO ai codici ATECO riportati nella tabella seguente: tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
codice ATECO 2007 | Denominazione |
551000 | Alberghi |
552010 | villaggi turistici |
552020 | ostelli della gioventù |
552030 | rifugi di montagna |
552040 | colonie marine e montane |
552051 | affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 | attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 | gestione di vagoni letto |
559020 | alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | ristorazione con somministrazione |
561012 | attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | gelaterie e pasticcerie |
561041 | gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | ristorazione ambulante |
561050 | ristorazione su treni e navi |
562100 | catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | catering continuativo su base contrattuale |
563000 | bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 | attività di proiezione cinematografica |
791100 | attività delle agenzie di viaggio |
791200 | attività dei tour operator |
799011 | servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 | altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
799020 | attività di guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | organizzazione di convegni e fiere |
900101 | attività nel campo della recitazione |
900109 | altre rappresentazioni artistiche |
900201 | noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 | attività nel campo della regia |
900209 | altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 | gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
Per ciò che concerne gli Enti del terzo settore l’Agenzia ha chiarito che, l’estensione del beneficio è applicabile, anche se questi non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.
Le opzioni di utilizzo
Come noto l’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.
Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può superare il limite di 48.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (modello F24); o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Si precisa che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
La Comunicazione per richiedere il credito può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.
Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione del credi d’imposta deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia nel provvedimento pubblicato il 10 luglio 2020 ha infine chiarito che la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
- Il credito d’imposta per la Sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art.125)
L’articolo 125 del DL Rilancio ha previsto l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
I soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione i soggetti, anche in regime forfettario, esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
Le opzioni di utilizzo
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare cui parametrare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.
La norma prevede che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
- in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa;
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La Comunicazione per richiedere il credito può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute,nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo la comunicazione dell’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.
Rimaniamo a disposizione per la presentazione delle domande.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca