La legge di bilancio 2022 ha modificato le aliquote IRPEF ed introdotto un cambio radicale nel modo con cui potremo beneficiare delle detrazioni fiscali che verranno erogate direttamente sui nostri conti correnti tramite l’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE.
Quali benefici decadono con l’introduzione dell’assegno unico universale
- A decorrere dal 1 marzo 2022 sono abrogate le detrazioni per figli/e fino al 21 anno e gli incrementi previsti con riduzione dell’attuale importo in busta paga;
- Con effetto dal 1 marzo 2022 sono abrogati gli Assegni ai Nuclei Familiari limitatamente ai nuclei con figli/e e orfanili con riduzione dell’attuale importo in busta paga;
- Viene abrogato il Fondo di sostegno alla natalità con le relative prestazioni;
- Con effetto dal 1 gennaio 2022 è abrogato il Premio alla nascita e il Bonus bebè;
- Con effetto dal 1 marzo 2022 è abrogato l’assegno dei Comuni per nuclei familiari con almeno 3 figli/e.
- Le detrazioni per i minori a carico che spettano ai titolari di partita iva e che sono indicate direttamente nella dichiarazione dei redditi
In sostanza lo stipendio netto che il dipendente percepirà diminuirà di un importo pari alla detrazione per i figli minori di 21 anni e all’eventuale assegno nucleo famigliare. Il costo del lavoro resterà invariato per il datore di lavoro; tuttavia, non anticipando le somme in busta paga, non recupererà le stesse sul modello F24.
A chi spetta l’assegno unico universale
L’AUU sarà commisurato al proprio indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e spetterà a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.
Quando viene riconosciuto?
L’Assegno Unico Universale viene riconosciuto:
- per ogni figlio o figlia minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.
- per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
Come e quando si richiede l’assegno unico universale
L’AUU si richiede tramite domanda online a decorrere dal 1 gennaio 2022 che dovrà essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell’anno di presentazione della domanda e febbraio dell’anno successivo.
Le modalità di presentazione sono:
- direttamente da parte del richiedente tramite accesso con SPID (almeno di livello 2) al sito INPS
- tramite patronato
- telefonicamente tramite Contact Center INPS al numero 803.164
L’assegno può essere richiesto in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di nuove nascite, la domanda va presentata entro 120 gg dalla nascita del/la figlio/a per poter ottenere il riconoscimento dell’assegno dal settimo mese di gravidanza.
In caso di presentazione decorsi i 120 gg. dalla nascita, l’assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione.
Quando viene erogato l’assegno assegno unico universale
Per le domande presentate entro il 28 febbraio l’erogazione avverrà a partire da marzo. Per le domande presentate dal mese di marzo l’assegno verrà erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con diritto alle mensilità arretrate esclusivamente se presentate entro il 30 giugno. Dopo il 30 giugno si ha diritto alla misura a partire dal mese successivo.
A chi verrà erogato?
L’assegno è corrisposto mensilmente dall’INPS al richiedente nella misura del 100% ovvero su richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore. In assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al solo genitore richiedente.
Come verrà erogato assegno unico universale
Il nuovo assegno unico per figli e figlie verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario (sull’IBAN indicato in domanda) oppure mediante bonifico domiciliato.
Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza riceverà, senza che debba presentare domanda, l’importo dovuto con le stesse modalità di erogazione del medesimo.
Come si calcola l’importo spettante
Il beneficio è erogato a tutti i nuclei familiari con figli/e a carico sulla base della condizione economica del nucleo misurata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del numero di figli e figlie, e di eventuali maggiorazioni secondo la tabella sotto riportata.
Prima di presentare la domanda è obbligatorio essere in possesso di ISEE in corso di validità che si può ottenere:
- recandosi presso un CAAF
- autonomamente, accedendo tramite SPID al sito INPS ed al servizio “Isee precompilato”.
Figli a carico (*) |
ISEE |
Importo AU mensile |
Descrizione importo |
Maggiorazioni eventuali | ||
Disabilità grave/Non Autosufficienza | Età madre inferiore 21 anni | Entrambi genitori con reddito da lavoro | ||||
Per ciascun figlio minorenne | Fino a 15.000€ | 175€ | 175€ per figlio minorenne | // | +20€ | +30€ |
Oltre 40.000€ o assente | 50€ | 50€ per figlio minorenne | // | +20€ | 0 | |
Per ciascun figlio 18-21 anni | Fino a 15.000€ | 85€ | 85€ per figlio18-21 anni | // | // | // |
Oltre 40.000€ o assente | 25€ | 25€ per figlio 18-21 anni | // | // | // | |
Per ciascun figlio minore con disabilità |
Fino a 15.000€ |
260€ |
175€ per figlio + 85€ maggiorazione disabilità media | +10 € (disabilità grave) / +20 (NA) |
+20€ |
+30€ |
Oltre 40.000€ o assente |
135€ |
50€ per figlio + 85€ maggiorazione disabilità media | +10 € (disabilità grave) / +20 (NA) |
+20€ |
0 |
|
Per ciascun figlio 18-21 anni con disabilità |
Fino a 15.000€ |
165€ |
85€ per figlio18-21 anni + 80€ maggiorazione disabilità |
// |
// |
// |
Oltre 40.000€ o assente |
105€ |
25€ per figlio 18-21 anni + 80€ maggiorazione disabilità |
// |
// |
// |
|
Per ciascun figlio con disabilità + 21 anni | Fino a 15.000€ | 85€ | 85€ per figlio +21 anni con disabilità | // | // | // |
Oltre 40.000€ o assente | 25€ | 25€ per figlio + 21 anni con disabilità | // | // | // |
(*) Per ciascun figlio successivo al secondo è riconosciuta una maggiorazione di 85€ per i nuclei con ISEE fino a 15.000€ che si riduce progressivamente fino a 15€ per quelli con ISEE pari o superiore a 40.000€.
Per i nuclei con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100€ mensili per nucleo.
NOTA BENE: In assenza di ISEE saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa
ESEMPIO
Nucleo familiare con ISEE fino a 15.000 euro, composto da 3 figli, due minorenni, di cui uno non autosufficiente, e 1 di età 18-21 anni, con entrambi i genitori occupati
COMPOSIZIONE NUCLEO (ISEE max 15.000 €) | IMPORTI | DESCRIZIONE |
1° figlio minore | 175€ | Importo per ciascun figlio |
2° figlio minore non autosufficiente | (175+105) 280€ | Importo per ciascun figlio
+ maggiorazione non autosufficienza |
3° figlio 18-21 anni | (85+85) 170€ | Importo per ciascun figlio
+ maggiorazione per figlio oltre il secondo |
Entrambi genitori con reddito da lavoro | (30 + 30)
60€ |
maggiorazione per ciascun figlio minore se entrambi i genitori lavorano |
TOTALE AUU per mese | 685 € |
Cosa cambia per chi fruiva di assegno nucleo familiare e detrazioni per importi maggiori?
Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:
- ISEE non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno per il Nucleo Familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
L’importo aggiuntivo da erogare sarà determinato dalla sommatoria su base mensile della componente familiare e della componente fiscale delle vecchie detrazioni, dalla quale sommatoria dovrà essere sottratto l’importo dell’assegno come determinato dalla nuova normativa.
La maggiorazione mensile spetta:
- per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1 marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
La maggiorazione cesserà a decorrere dal 1 marzo 2025.
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