La Legge di bilancio 2024 ha introdotto alcune novità in materia di congedi parentale e di lavoratrici con figli, il BONUS MAMMA. Vediamo insieme di che cosa si tratta
BONUS MAMMA 2024: CHI PUO’ RICHIEDERLO
In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
L’ esonero è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero è alternativo alla riduzione dei contributi del 6% o del 7% previsto per i lavoratori dipendenti, pertanto, alle lavoratrici che hanno diritto all’esonero, con la retribuzione relativa al mese di febbraio verranno riconosciuti gli arretrati dell’esonero relativi al mese di gennaio e verrà trattenuta la riduzione del 6% o 7% già applicata.
BONUS MAMMA: A QUANTO AMMONTA?
L’esonero prevede un abbattimento totale dei contributi previdenziali dovuti dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, pari a 250,00 euro mensili.
BONUS MAMMA: COME SI RICHIEDE?
Al fine di fruire dell’esonero, le lavoratrici interessate possono comunicare al datore di lavoro il numero dei figli ed i relativi codici fiscali, tramite il modello di dichiarazione allegato alla presente.
NOVITA’ SUL CONGEDO PARENTALE
Per quanto riguarda il congedo parentale, la legge di bilancio ha rafforzato la tutela economica nel caso in cui si usufruisca del congedo nei primi 6 mesi di vita del figlio, a prescindere che ne fruisca il padre o la madre, comunque in via alternativa. In particolare, ha introdotto una ulteriore mensilità maggiorata al 60%, oltre a quella indennizzata all’80%; solo per il 2024 anche la seconda mensilità sarà maggiorata all’80%. Tali mensilità spettano se fruite nei primi 6 mesi di vita del figlio e devono rientrare nei 3 mesi esclusivi di ogni genitore e spettano in via alternativa tra i genitori.
Questa disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori che terminano il periodo di maternità o paternità obbligatori dopo il 31 dicembre 2023.
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