Il 16 dicembre ci sarà il versamento del saldo dell’IMU 2020. Nei numerosi Decreti che si sono susseguiti nei mesi trascorsi solo alcune categorie di contribuenti possono usufruire della cancellazione del pagamento.
CHI E’ ESONERATO?
Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha esentato dal pagamento della prima rata alcuni contribuenti tra cui i titolari di stabilimenti
balneari, agriturismi, ostelli ed altre attività similari.
Successivamente, il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto una serie di esoneri per il versamento della seconda rata IMU, alcuni dei quali sono a completamento di quanto già disposto per la rata di giugno, mentre altri riguardano categorie economiche non ancora
interessate da provvedimenti di questo tipo.
Infatti, sono stati esentati dal versamento della rata di dicembre:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e
dei campeggi; da segnalare che, con il decreto Agosto, è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto); - gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
La condizione, che deve sempre essere presente in tutte le disposizioni di cui si parla, è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).
Questi immobili erano già stati interessati da una norma agevolativa di pari tenore in occasione del versamento del primo acconto pertanto per il 2020 nessun versamento sarà dovuto.
Il decreto Agosto ha anche previsto nuove esclusioni, però, questa volta, con effetto solo sulla seconda rata.
In particolare, sono interessati gli immobili:
- rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
Per gli immobili di categoria D3 appena citati, l’esenzione si applicherà anche nel 2021 e 2022, salvo approvazione UE.
Infine, con i Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020) e Ristori bis (D.L. n. 149/2020), l’esonero per il versamento della rata di dicembre è stato esteso ad altre categorie economiche, interessate dalle chiusure e limitazioni disposti con i D.P.C.M. emanati a seguito della seconda ondata autunnale dell’epidemia.
Nel dettaglio, con il Decreto Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020), è stato abolito il versamento per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e riportate nell’Allegato 1 al decreto. Si tratta delle stesse categorie
che beneficiano del contributo a fondo perduto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi). L’esonero dal versamento dell’IMU si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla). Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore
delle attività esercitate negli immobili medesimi.
Con il Decreto Ristori Bis è stata estesa la cancellazione dal versamento della seconda rata IMU per le attività elencate nell’Allegato 2 , ma a differenza di tutti gli altri esoneri, per questi soggetti, l’agevolazione spetta solo se l’attività è ubicata in zona rossa.