Con il presente approfondimento analizziamo gli incentivi attualmenti presenti per ottenere un rimborso relativo alle spese sostenute per contenere l’emergenza COVID-19
Finanziamento diretto – L’articolo 43 del Dl 18/2020
Una prima norma è contenuta nell’articolo 43, comma 1, del decreto legge 18/2020, in cui si stabilisce che l’Inail finanzia con 50 milioni, per il tramite di Invitalia, il sostegno alle aziende per le spese di acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. i destinatari sono unicamente le imprese regolarmenre inscritte alla Camera di Commercio. Sono quindi esclusi gli altri datori di lavoro
Il bando di Invitalia
In attuazione di questa norma, Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa sicura” raggiungibile al seguente link, mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa. Le aziende interessate dovranno inviare una prima prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, attraverso lo sportello informatico dedicato. Sempre sul sito dell’agenzia, seguirà la pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso. La domanda potrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica. I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno.
Credito d’imposta – Articolo 64 del Dl 18/2020
Un’altra norma si trova nel successivo articolo 64, in cui è presente un incentivo analogo allo scopo di sostenere, stavolta, le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio da Covid-19. Il beneficio fiscale questa volta riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, l’arte o la professione. Si tratta di un credito nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione di questa norma occorre aspettare, però, un decreto interministeriale dello Sviluppo economico e dell’Economia.
I dispositivi di protezione individuale – Articolo 30, Dl 23/2020
Infine, c’è un’altra norma presente nell’articolo 30 del decreto legge n. 23/2020, la quale estende il credito d’imposta dell’articolo 64 anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. A questo deve aggiungersi che nella bozza del decreto in lavorazione sembrerebbe in arrivo ancora una modifica dell’articolo 64 del Dl 18/2020 volta a estendere l’applicazione dell’incentivo anche al terzo settore.
In conclusione, le sole imprese possono chiedere il rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale fino a 150mila euro, mentre per la sanificazione degli ambienti è rimborsabile il 50% della spesa fino a 20mila euro. Gli artisti, i professionisti e il terzo settore possono avere il ristoro delle due categorie di spesa sostenute, ma nel limite del 50% dell’importo sostenuto e comunque non oltre i 20mila euro.
Siamo disponibili per valutare le esigenze specifiche di ogni azienda.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca