Anche per il 2024 è utilizzabile dalle imprese il credito d’imposta con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, individuati dalle Tabelle A e B.
INVESTIMENTI BENI 4.0: A QUANTO AMMONTA IL CREDITO?
Con riferimento ai BENI MATERIALI nuovi “Industria 4.0” di cui alla tabella A, il credito d’imposta è riconosciuto per il 2024 nella medesima misura prevista per il 2023:
- 20% per investimenti fino a 2.500.000 euro,
- 10% per investimenti fino a 10.000.000 euro,
- 5% per investimenti fino a 20.000.000 euro.
Relativamente ai BENI IMMATERIALI nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 spetta nella misura del 15% del costo (la misura del 20%, prevista per gli investimenti effettuati nel 2023, resta applicabile agli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2023 ed effettuati entro il 30.6.2024). L’agevolazione spetta anche per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
INVESTIMENTI BENI 4.0: QUANDO POSSO UTLIZZARE QUESTO CREDITO?
Il credito d’imposta Industria 4.0 può essere utilizzato esclusivamente mediante compensazione utilizzando il modello F24, suddiviso in tre rate di pari importo a partire dall’anno di interconnessione.
La prima rata (1/3) del credito può essere usufruita nell’anno in cui si effettua l’investimento, se l’interconnessione avviene nello stesso anno, o nell’anno successivo, nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un anno successivo a quello dell’investimento.
La rata annuale o la parte non utilizzata possono essere riportate nelle dichiarazioni dei redditi successive senza limiti temporali, e possono essere utilizzate a partire dall’anno successivo, seguendo le modalità ordinarie di utilizzo del credito. Questo aumenta la rata fruibile a partire dallo stesso anno.
Ad esempio, nel caso di acquisto e interconnessione di un bene nel 2024, se la prima rata (1/3 del credito d’imposta spettante) non viene utilizzata nel 2024, sarà possibile utilizzare sia la rata del 2024 che quella del 2025 nel 2025.
Si ricorda che per beneficiare di questa agevolazione, è necessario rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro e adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. La validità di ciò è attestata dalla disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il quale, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23.7.2021, n. 9/E, deve essere in corso di validità al momento di ciascun utilizzo in compensazione.
INVESTIMENTI BENI 4.0: QUALI DOCUMENTO DEVO ARCHIVIARE?
Ai fini di controlli successivi, coloro che beneficiano del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A questo scopo, le fatture o documenti relativi agli investimenti devono contenere l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento, utilizzando ad esempio la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020.”
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta del 18.5.2022, n. 270, ha chiarito che questa dicitura
- non è richiesta sul verbale di collaudo o interconnessione del bene, a condizione che riguardi “univocamente i beni oggetto dell’investimento”;
- deve essere riportata anche sui documenti di trasporto. È importante notare che solo recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta all’Interrogazione parlamentare del 10.1.2024, n. 5-01787, ha precisato che non è necessario indicare la disposizione di riferimento sui documenti di trasporto, a condizione che essa sia contenuta nella fattura.
Nel caso in cui sia necessario correggere i riferimenti normativi sulle fatture o documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare o regolarizzare i documenti già emessi, privi delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’avvio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
INVESTIMENTI BENI 4.0: ALTRI ADEMPIMENTI NECESSARI
Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali legati all’ambito “Industria 4.0”, è necessario inoltre adottare le seguenti procedure:
- Possedere una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’Albo competente. Nel settore agricolo, la perizia può essere emessa anche da un dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato. Alternativamente, è accettato un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato. Tale documentazione deve attestare che i beni possiedono le specifiche tecniche richieste e sono correttamente interconnessi al sistema aziendale. Per i beni con costo unitario non superiore a € 300.000, è possibile sostituire la perizia con una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000.
- Inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MiMiT) utilizzando l’apposito modello entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti. È importante notare che la mancata comunicazione al MiMiT non compromette la fruizione dell’agevolazione. Nel caso degli investimenti effettuati nel 2024, la comunicazione dovrebbe essere effettuata, in generale, entro il 30 settembre 2025.
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