Sia per l’emittente che per il fornitore, dal 01/01/2020, cambiano le disposizioni per le Dichiarazioni d’intento.
Fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore abituale che emetteva le dichiarazioni d’intento telematicamente era obbligato ad annotarle su un apposito registro, protocollandole in sequenza e ad inviarne copia ai propri fornitori; Così come il fornitore doveva annotarle a sua volta, protocollandole in ordine di ricezione, previa verifica tramite il servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate della effettiva trasmissione delle stesse.
Da gennaio 2020 le nuove regole dovrebbero essere le seguenti, il condizionale è d’obbligo poiché non è ancora stato emanato il provvedimento attuativo:
- L’esportatore abituale manifesta la facoltà di ricevere le fatture non imponibili ai fini Iva trasmettendo telematicamente il modello della Dichiarazione d’intento approvato con provvedimento del 02.12.2016, quindi il modello è rimasto lo stesso, e l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di ricezione con il relativo protocollo telematico. L’esportatore non è più obbligato a riportare la dichiarazione su un apposito registro e non è più obbligato a inviare ai propri fornitori copia della dichiarazione ma è sicuramente opportuno che trasmetta loro la ricevuta dell’Agenzia Entrate.
- Il fornitore a sua volta non registra più la dichiarazione in un apposito registro ma deve farsi mandare dal cliente esportatore copia della ricevuta dell’Agenzia Entrate poiché, nella fattura elettronica emessa senza l’applicazione dell’Iva dovrà indicare il protocollo telematico completo del progressivo (es. 20000000000000000 000001) e la data di ricezione della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia Entrate. Non si sa ancora se verrà predisposto un campo specifico dall’Agenzia Entrate per inserire questi dati in fattura quindi, in attesa del provvedimento attuativo, rimane valida l’attuale procedura di indicarli nei campi CAUSALE/DESCRIZIONE.
- Cambia anche il regime sanzionatorio per il fornitore che non verifica telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate prima di emettere la fattura per cessioni/prestazioni di cui all’Art.8 comma 1 lettera c. La nuova sanzione, in caso di errata fatturazione non imponibile, sarà stabilita nella misura dal 100% al 200% dell’imposta evasa.
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Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca