Si riassumono le principali misure di sostegno al reddito previste dal “Decreto Rilancio” per lavoratori autonomi,professionisti, dipendenti e nuclei familiari:
BONUS € 600 per APRILE
Tutti coloro che già per quanto previsto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l’indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda.
Il bonus viene poi riconosciuto per i mesi di aprile e maggio, anche per nuove categorie di lavoratori esclusi dai benefici nel precedente decreto Cura Italia. Essi sono:
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (iscrizione obbligatoria al superamento della soglia annua di 5.000 euro);
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Viene specificato inoltre che questi lavoratori per prendere il bonus di 600 euro non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.
BONUS 1.000 EURO PER MAGGIO 2020
Ai professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una riduzione pari al 33% del fatturato del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019 è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
La medesima indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto in commento. Nonché ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione , né dì rapporto dì lavoro dipendente , né di NASPI , alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Non è invece riconosciuta per artigiani e commercianti che avranno accesso al contributo a fondo perduto come da punto seguente
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, con ricavi non superiori a € 5.000.000,00 per il 2019, che abbiano ridotto il loro fatturato per il mese di aprile 2020 di oltre 1/3 rispetto ad aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo;
- ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
I soggetti ammessi al contributo, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni:
- ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 20
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse). L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Esempio di calcolo del contributo (come indicato nel decreto):
azienda con ricavi del 2019 pari a 1.600.000 euro; fatturato nel mese di aprile 2019 pari a 600.000 euro e fatturato di aprile 2020 pari a 250.000 euro. Sulla base di questi dati, avrà diritto ad un contributo pari al 10% della differenza tra il fatturato di aprile del 2019 e quello di aprile del 2020, ovvero il contributo erogabile sarà pari a: 10% * (600.000 – 250.000) = 35.000 euro
CREDITO DI IMPOSTA PER LE LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO e AFFITTO D’AZIENDA
Tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Sarà un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da esercenti attività di impresa ed esercenti attività di arti e professioni. I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività Industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo. La misura del credito spetterà ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1. Il credito potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.
BONUS BABY SITTER A 1200 EURO E CONGEDO PARENTALE
La misura del Bonus è raddoppiata rispetto a quanto previsto precedentemente passando infatti da 600 euro a 1.200 euro, ma solo per chi non lo ha già ricevuto lo scorso mese. L’importo del voucher è più alto per chi lavora nella sanità o nelle Forze dell’Ordine: per queste categorie, infatti, il bonus arriva a 2.000 euro. Grande novità del decreto è la possibilità di usare la somma ricevuta anche per il pagamento della retta prevista per i centri estivi. Il Governo ha deciso, infatti, che le scuole non potranno riaprire, e che in questo momento delicato è meglio evitare, o limitare il più possibile, l’aiuto dei nonni, categoria più esposta al virus per ragioni di età. Attenzione, però: in questo il bonus non pare compatibile con il bonus asilo nido, che prevedeva un contributo fino a 3.000 euro nel corso del 2020.
CANCELLAZIONE SALDO IRAP E PRIMO ACCONTO
Con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. A mio avviso, non è stata una scelta di grande rilievo economico, perché in questo modo sitende ad aiutare le imprese che nel 2019 hanno conseguito un aumento della base imponibile IRAP e quindi un incremento della performance economica (maggiori ricavi o minori costi e quindi maggiore efficienza). Riguardo agli acconti di imposta si ricorda che questi erano già stati interessati da recenti disposizioni, in particolare dal DL Liquidità, che ha previsto che le norme in tema di sanzioni e interessi, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti relativi alle imposte dirette, non si applicheranno qualora l’importo versato non risulti inferiore all’80% di quanto dovuto in base alla dichiarazione del periodo di imposta relativo all’anno in corso.
CANCELLAZIONE IMU GIUGNO PER ALBERGHI E STABILIMENTI BALNEARI
Il Decreto prevede la totale cancellazione dell’acconto IMU avente scadenza 16/06/2020.
ESENZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Bar e ristoranti nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni e senza il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.
Rimaniamo a vostra completa disposizione.
Cordiali saluti