Tra le misure a sostegno dell’economia introdotte dal D.L. 104/2020 (DL AGOSTO), è importante porre l’attenzione sui contributi a fondo perduto per il settore ristorazione e per le attività economiche dei centri storici, vediamoli nel dettaglio.
Il contributo per il settore ristorazione
Questa tipologia di contributo a fondo perduto è rivolto alle attività di:
– ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11);
– mense (Ateco 56.29.10);
– catering continuativo su base contrattuale (ossia la fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole, ecc. – Ateco 56.29.20).
Il contributo viene erogato alle imprese in attività al 15.08.2020, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, agricoli e alimentari. Spetta a condizione che l’ammontare di fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 di fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. In altre parole, se il fatturato medio del quadrimestre 2019 è 40.000 euro, il fatturato medio del quadrimestre 2020 deve essere inferiore ai 30.000 euro al fine di poter accedere al contributo.
Per fare richiesta il soggetto dovrà registrarsi sulla piattaforma digitale detta “piattaforma della ristorazione” che sarà messa a disposizione dal concessionario convenzionato prescelto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali oppure recarsi direttamente agli sportelli del concessionario.
Il soggetto che fa domanda, per il riconoscimento del beneficio, dovrà versare un importo a titolo di adesione all’iniziativa di sostegno, stabilito con decreto da emanarsi entro il 14.09.2020, che prevederà anche i criteri di attribuzione. Sempre entro il 14.09 il Mipaaf con il MEF emanerà un decreto per stabilire criteri, modalità e ammontare del contributo. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi
Il contributo verrà quindi erogato in due tranche:
– anticipo del 90% dell’importo all’accettazione della domanda, dopo la presentazione dei documenti fiscali che certificano gli acquisti (anche non quietanzati) e dell’autocertificazione del possesso dei requisiti e del rispetto delle leggi antimafia (art. 67, D.Lgs. 159/2011);
– residuo 10% dopo la presentazione delle quietanze di pagamento con modalità tracciabili.
Il contributo per le attività economiche dei centri storici
Questa tipòolgia di contributo verrà erogata ai soggetti che esercitano attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A, ossia i centri storici (ed equipollenti) dei Comuni capoluogo di Provincia (o città metropolitane) che abbiano registrato presenze turistiche estere:
– per i Comuni capoluogo di Provincia: in numero almeno 3 volte superiore ai residenti;
– per i Comuni capoluogo di città metropolitana: in numero maggiore o uguale a quello dei residenti.
Spetta a condizione che l’ammontare di fatturato e corrispettivi a condizione che fatturato e corrispettivi di giugno 2020 siano inferiori ai 2/3 del fatturato e corrispettivi di giugno 2019.
L’ammontare del contributi si determinano applicando alla differenza tra il mese di giugno 2020 ed il mese di giugno 2019 le seguenti percentuali:
– 15% con ricavi/compensi fino a 400.000 nel 2019;
– 10% tra 400.000 e 1 milione;
– 5% per valori superiori a un milione.
L’importo minimo del contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi (anche per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.07.2019) e l’importo massimo è di 150.000 euro.
Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per approfondire gli argomenti.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca