Finalmente sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge Rilancio, direi molto corposo visto che conta 266 articoli e 252 pagine. In questa circolare cerchiamo di indicare le misure principali contenute.
Superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; con possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell’immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori. Le agevolazioni maggiorate per il risparmio energetico si applicano agli interventi effettuati dai condomini. Le spese devono riguardare:
· interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
· interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
· interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
· installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra (ecobonus)
· installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi relativi all’ecobonus.
Riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici di cui all’articolo 74, gli Intermediari finanziari e società di partecipazione (di cui all’articolo 162-bis del Tuir) e tutti i soggetti che hanno percepito il bonus 600 euro!!
I soggetti ammessi al contributo, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni:
· ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
· ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse).
L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
· 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
· 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
· 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Esempio di calcolo del contributo (come indicato nel decreto):
azienda con ricavi del 2019 pari a 1.600.000 euro; fatturato nel mese di aprile 2019 pari a 600.000 euro e fatturato di aprile 2020 pari a 250.000 euro.
Sulla base di questi dati, avrà diritto ad un contributo pari al 10% della differenza tra il fatturato di aprile del 2019 e quello di aprile del 2020, ovvero il contributo erogabile sarà pari a: 10% * (600.000 – 250.000) = 35.000 euro.
Rinnovo, per il mese di aprile, del bonus di 600 euro già concesso a favore dei soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, nel mese di marzo e estensione di questa indennità a nuovi beneficiari non contemplati precedentemente nel “Cura Italia”.
Si tratta di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Ai nuovi beneficiari viene quindi concessa un’indennità pari a 600 euro per ciascun mese di aprile e di maggio.
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti (artt. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Le nuove categorie di lavoratori contemplate non potranno comunque percepire il bonus nel caso in cui risultino titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente ovvero siano titolari di pensione.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, il Decreto prevede il riconoscimento di un’indennità mensile (aprile e maggio) pari a 500 euro, purché gli stessi abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Sono comunque esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro; titolari di pensione, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico; percettori del reddito di emergenza (REM) o percettori del reddito di cittadinanza.
Viene infine riconosciuta, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di 600 euro già prevista nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o titolari di pensione.
Bonus maggio di 1.000 euro alle Partite Iva che hanno avuto un calo del reddito del 33%: per quanto riguarda il mese di maggio, il decreto prevede l’aumento dell’indennità a 1.000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che:
– siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
– non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
– abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
I soggetti richiedenti dovranno autocertificare il nuovo requisito all’INPS.
Il Decreto prevede inoltre la medesima indennità di 1.000 euro per il mese di maggio anche a favore di:
– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto.
– lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto.
– lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Spostamento di tutti i pagamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16 settembre 2020, con ulteriore possibilità a partire da quella date di rateizzare.
Cancellazione del saldo IRAP 2019 e dell’acconto 2020 a giugno per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
A mio avviso, non è stata una scelta di grande rilievo economico, perché in questo modo si tende ad aiutare le imprese che nel 2019 hanno conseguito un aumento della base imponibile IRAP e quindi un incremento della performance economica (maggiori ricavi o minori costi e quindi maggiore efficienza).
Riguardo agli acconti di imposta si ricorda che questi erano già stati interessati da recenti disposizioni, in particolare dal DL Liquidità, che ha previsto che le norme in tema di sanzioni e interessi, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti relativi alle imposte dirette, non si applicheranno qualora l’importo versato non risulti inferiore all’80% di quanto dovuto in base alla dichiarazione del periodo di imposta relativo all’anno in corso.
Cancellazione IMU primo acconto di giugno per alberghi e stabilimenti balneari;
Esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni
Ampliata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, con misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori.
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione; in alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020. Più elevato il contributo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.
Procedure di licenziamento per giustificato motivo precluse per i prossimi cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (invece del 31 maggio originariamente previsto). I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (invece del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
Viene esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione.
Aumentata la ‘dote’ per finanziare a fondo perduto le spese per la sicurezza anti-contagio da Coronavirus sostenute dalle imprese, di tutte le dimensioni, per rispettare gli obblighi previsti dalle linee guida INAIL /ISS e dal Protocollo aziende sindacati del 24 aprile 2020.
La misura rimane gestita da INVITALIA e potranno rientrare nel finanziamento i costi per:
-apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
– dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
– apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
– dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
– sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro (ad esempio i rilevatori di temperatura corporea)
– dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Gli importi massimi dei contributi sono fissati a:
– 15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti,
– 50mila euro per quelle da 10 a 50 dipendenti,
– 100mila euro per le aziende con oltre 50 addetti.
La procedura sarà gestita da INVITALIA, sulla base delle indicazioni INAIL, come già successo per la dote di 50 milioni inserita nel Decreto Cura Italia di marzo, e già attivata con il Bando “Impresa sicura”.
La norma specifica che questi ulteriori fondi Inail sono incompatibili con altre agevolazioni, anche fiscali, previste per questo tipo di spese; non dovrebbero quindi essere cumulabili con il credito di imposta del 50% già previsto dal Cura Italia e ora in attesa di un decreto del Mise per l’attuazione.
Confermato il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda. Tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Sarà un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da esercenti attività di impresa ed esercenti attività di arti e professioni.
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività
Industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito spetterà ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Il credito potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Diventano detraibili, solo per il 2020 e fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.
Tutti i versamenti sospesi dal decreto Cura e Liquidità vengono ulteriormente rinviati al 16 settembre, con possibilità di pagare in unica rata o in quattro rate entro dicembre.
Rinvio dei versamenti anche per gli avvisi bonari e gli accertamenti per adesione al 30 settembre.
Rimaniamo come semprea vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Tarabella Dott. Luca