Dopo sei mesi di rinvio a causa della pandemia, dal 1 luglio 2021 entreranno in vigore le nuove regole IVA in ambito di ecommerce indiretto. Attualmente è in vigore il regime MOSS (Mini One Stop Shop), che permette ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione , di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) di versare l’IVA dovuta negli stati membri della UE in un unico Stato Membro anzichè in ogni singolo stato dove i servizi sono stati venduti.
Dal 1 luglio 2021 questa possibilità è estesa a tutti i servizi venduti a privati all’interno della UE ed alle vendite di beni a distanza intracomunitarie (B2C) attraverso i regimi OSS e IOSS.
L’adesione al regime Iva OSS e IOSS rappresenta una semplificazione.
Le imprese che optano per questo regime non saranno tenute ad identificarsi ai fini Iva in tutti gli stati membri in cui vendono i loro prodotti o servizi, ma presenteranno un’unica dichiarazione ed effettuano un unico versamento per l’IvVA dovuta in tutti gli stati membri di consumo.
La soglia di diecimila euro per l’e-commerce
Ci troviamo di fronte ad una vendita intracomunitaria di beni quandi i beni vengono venduti e spediti da uno stato diverso da quello di destinazione. La regola generale è che l’IVA è dovuta nello stato in cui risiede il destinatario; pertanto se io vendo in tre stati dovrò identificarmi in ognuno di essial superamento di una soglia di fatturato annuo diversa per ogni stato UE.
La soglia dal 1 luglio verrà uniformata ad euro 10.000 annue totali e non più verso un singolo paese.
Se il venditore supera questa soglia dovrà:
- identificarsi ai fini IVA in ogni Stato (scelta sconsigliata)
- registrarsi all’OSS (scelta preferibile)
IVA e e-commerce: il regime OSS non UE
Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente le imprese fornitrici di servizi a privati non stabilite nell’UE, ossia imprese che non hanno sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE.
Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE o cessioni di beni effettuate da titolari di partita IVA a favore di persone che non sono titolari di partita IVA (consumatori finali). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.
IVA e e-commerce: il regime OSS UE
Possono fare ricorso al regime UE esclusivamente le imprese fornitrici di servizi a privati stabilite nell’UE relativamente a prestazione di servizi e cessioni di beni verso privati cittadini (B2C).
Il regime UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) verso consumatori finali, tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni, vendita a distanza di beni e cessioni nazionali di beni da parte di interfacce elettroniche (marketplace).