La legge n. 191/2023, di conversione del DL n. 145/2023 (cd. “Decreto “Anticipi”, collegato alla manovra finanziaria 2024) è intervenuta in materia di Banca dati nazionale degli immobili oggetto di locazione. Ciò viene condotto potenziando la Banca dati già introdotta:
- Ampliandone l’ambito:
- oltre alle locazioni brevi
- anche alle locazioni “per finalità turistiche”
- ed alle strutture turistico ricettive alberghiere/extra alberghiere
- Uniformando l’individuazione degli immobili interessati tramite l’introduzione di un unico codice nazionale (modificando i codici già rilasciati dagli entri territoriali) che dovrà essere opportunamente pubblicizzato.
NOTA BENE: andrà chiarito cosa si intenda per contratti con “finalità turistiche”. In particolare:
– vi rientrano le “locazioni brevi” (contratti di durata inferiore a 30 giorni in un anno)
– la differenziazione potrebbe includere le locazioni a turisti di durata superiore a 30 gg.
Per quanto attiene le “strutture ricettive”, la norma circostanzia meglio, rispetto al passato, il fatto che vi rientrano sia quelle alberghiere che extra alberghiere.
In particolare, risulta, ora, chiaro che saranno interessati, oltre agli alberghi, anche:
– i villaggi turistici, i residence (“residenze turistico alberghiere”), i campeggi, gli ostelli
– i B&B / affittacamere in forma imprenditoriale
– gli agriturismi, e così via.
Andrà chiarito se vi rientreranno (come probabile) anche i B&B non esercitati in forma imprenditoriale, cioè quelle attività che non si limitano alla mera locazione con servizi accessori (cambio delle lenzuola e pulizia), ma forniscono anche servizi non direttamente connessi (prima colazione, tour guidati, ecc. – v. CM 24/2017)
COME SI RICHIEDE IL CIN?
Il CIN verrà assegnato (con procedura anch’essa analoga a quanto in precedenza previsto)
- dal Ministero del Turismo, con procedura automatizzata
- previa istanza telematica da parte del locatore/soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva (l’istanza dovrò essere corredata da dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastale e i requisiti di sicurezza degli impianti se svolta in forma imprenditoriale.
E’ prevista l’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi già assegnati da Regioni, Province autonome o dai Comuni che, in passato, hanno proceduto all’attribuzione per le unità immobiliari/strutture soggette al CIN. In tal caso, entro 30 giorni dalla data di applicazione delle nuove disposizioni (60gg dall’Avviso del MIT), le Regioni/province autonome dovranno procedere (autonomamente, senza alcuna istanza da parte dei locatori/strutture ricettive) a ricodificare in automatico come CIN i codici preesistenti, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo trasmettendo al Ministero i CIN così ricodificati, unitamente ai dati di cui dispongono relativi agli immobili, ai fini dell’iscrizione nella Banca dati nazionale
DEVO ESPORRE IL CIN?
Una volta assegnato, il CIN deve essere:
- esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato;
CHI DEVE RICHIEDERE IL CIN?
Deve richiederlo:
- chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche” o in locazione breve ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017 “una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa”;
- il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera.
SE NON LO RICHIEDO SONO SANZIONATO?
Ecco le sanzioni:
Violazione | Sanzione |
Mancanza del CIN | Da Euro 800 a 8.000 |
Mancanza esposizione o indicazione CIN | Da Euro 500 a 5.000 per ogni unità immobiliare priva dell’esposizione |
CHE OBBLIGHI CI SONO SUGLI IMPIANTI?
Le unità gestite in forma imprenditoriale devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. D’altra parte, “in ogni caso, tutte le unità
immobiliari sono dotate” di:
– dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
– nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’art. 1 comma 595 della L. 178/2020 (ovvero nel caso in cui abbia destinato alla locazione breve più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta), è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
DA QUANDO ENTRANO IN VIGORE I NUOVI OBBLIGHI?
La decorrenza sarà solo dal 60° giorno dalla pubblicazione in G.U. dell’avviso attestante
l’entrata in funzione della “nuova” Banca dati nazionale e del Portale telematico del Ministero del
turismo (funzionale ad assegnare i nuovi CIN).
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