Con il decreto «Cura Italia» (18/2020) il Governo ha deciso di estendere ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui prima casa trmite il Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007)
I potenziali beneficiari sono:
- I lavoratori dipendenti con Isee non superiore ai 30mila euro, sospesi dall’attività lavorativa oppure che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni, potranno chiedere la sospensione delle rate per un periodo al massimo di 18 mesi.
- I lavoratori autonomi potranno richiederla se certificano di aver subìto perdite su base trimestrale pari al 33% sul fatturato. Per di più, per i prossimi nove mesi (cioè fino a circa metà dicembre) è stato eliminato il tetto di 30mila euro di reddito Isee necessario finora per accedere alla misura.
E’ bene precisare che esistono dei requisiti di base per poter accedere alla moratoria.
In primo luogo la richiesta potrà essere fatta dal proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per i prossimi nove mesi. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.
La documentazione necessaria per accedere ai benefici
Non servirà l’Isee per accedere al fondo ma molto probabilmente basterà un’autocertificazione per le partite Iva che dovranno dimostrare, in un trimestre (o in un minor lasso di tempo) successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni operate per contenere l’emergenza da coronavirus. In sostanza, tramite le liquidazioni iva periodiche bisognerà effettuare l’opportuno calcolo matematico per dimostrare il calo.
Per quanto riguarda, invece, chi ha subìto una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dall’attività è atteso un decreto attuativo di natura non regolamentare del Mef che dovrà “modulare” la durata della sospensionee specificare la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda. Il modulo e la piattaforma informatica andranno adeguate alle nuove direttive. A certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro servirà in entrambe i casi un attestato del datore. Non dovrebbe essere difficile superare lo scetticismo iniziale nel rilasciare la documentazione necessaria a circoscrivere la durata di queste situazioni, anche perché la sospensione (o riduzione) potrà sempre essere prorogata.
Per presentare la domande tramite la propria banca bisognerà però attendere qualche settimana in quanto verranno emanate nuove disposisioni che spieghino quali documenti fornire.
Rimaniamo a disposizione.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca