Il 6 aprile 2023 il Senato ha approvato il DL 11/2023 (cd. Decreto Cessioni) che introduce importanti novità in ambito di cessione dei crediti dei bonus edilizi. Vediamole insieme:
Edifici unifamiliari (e unità “funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno” situate in edifici plurifamiliari)
Resta il bonus 110% per i pagamenti effettuati fino a 30/09/2023 se gli interventi erano in corso nel 2022 e alla data del 30/09/2022 sono stati effettuati lavori per almeno 30% dei lavori “complessivi” previsti.
Invio all’Agenzia delle Entrate del Modello di Comunicazione della cessione del credito/sconto in fattura per costi sostenuti nel 2022.
La scadenza del 31/03/2023 viene prorogata. L’invio è ora possibile fino al 30/11/2023 MA SOLO SE il cessionario è una banca/intermediario finanziario. Il tardivo invio comporta il pagamento di una sanzione di 250,00 euro.
Interventi edilizi in ambito di 110%
La detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023 (anziché 5). L’opzione è irrevocabile e si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
Cessione del credito/sconto in fattura per bonus 110%, sismabonus, barriere architettoniche
Il cessionario può ripartire il credito in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2022.
Cessione del credito/sconto in fattura
Resta ancora in essere la possibilità di cedere il credito o applicare lo sconto in fattura in questi due casi:
- interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche,
- tutti gli altri interventi MA SOLO SE già iniziati prima del 17/02/2023.
Se siamo in ambito di 110% le modalità per dimostrare l’inizio dei lavori prima del 17/02 sono le seguenti:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, deve essere stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art.119 co13-ter DL 34/2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini, deve essere stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art.119 co13-ter DL 34/2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve essere stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per gli altri interventi diversi da quelli 110% le modalità per dimostrare l’inizio dei lavori prima del 17/02 sono le seguenti:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (cd edilizia libera), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui in data antecedente il 17/02/2023 non risultino versati acconti, la data dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori antecedente al 17/02/2023 deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dpr 455/2000;
- per bonus casa acquisti e sismabonus acquisti (dpr 917/86 art.16-bis co1, lettera d), e co3; DL 63/2013 art.16, co1-septies) deve essere stata presentata, da parte del venditore, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
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