Il Decreto Omnibus approvato lo scorso 07/08/2023 prevede una proroga dei termini per il bonus 110%. Vediamo chi è coinvolto dalle novità.
Per gli edifici UNIFAMILIARI e per gli edifici residenziali funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici con più unità immobiliari, la detrazione 110% spetta per i costi sostenuti fino al 31/12/2023 (era 30/09/2023).
Nulla cambia sul fronte dei requisiti in quanto a beneficiare della proroga saranno i contribuenti che, alla data del 30/09/2022, risultano aver perfezionato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Con un comunicato stampa diramato in data 08/08/2023 Poste Italiane annuncia la riapertura, dal prossimo mese di ottobre, alle seguenti condizioni:
- I crediti fiscali verranno acquistati esclusivamente in riferimento alle persone fisiche e per le prime cessioni, per un importo massimo di 50.000 euro;
- si possono cedere crediti derivanti da lavori iniziati prima del 17/02/2023.
Ricordiamo infatti che la cessione del credito e lo “sconto in fattura” resta possibile solo per:
- interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche,
- tutti gli altri interventi MA SOLO SE già cominciati prima del 17/02/2023.
Come si prova l’inizio dei lavori prima del 17/02/2023?
Per gli interventi relativi al 110%:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art.119 co13-ter DL 34/2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art.119 co13-ter DL 34/2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Altri interventi diversi da quelli 110%:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (EDILIZIA LIBERA), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui in data antecedente il 17/02/2023 non risultino versati acconti, la data dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori antecedente al 17/02/2023 deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dpr 455/2000;
- per bonus casa acquisti e sismabonus acquisti (dpr 917/86 art.16-bis co1, lettera d), e co3; DL 63/2013 art.16, co1-septies) risulti presentata, da parte del venditore, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
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