Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività. Vediamo i requisiti di questo regime per i pensionati:
Sono pensionato: passo aprire partita iva in Regime Forfettario?
Nel regime forfettario, i contribuenti persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni non possono accedervi se, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questa condizione attraverso la risposta all’interpello numero 311 del 2023, stabilendo che il reddito da pensione, considerato assimilato al reddito di lavoro dipendente, contribuisce al superamento della soglia per l’accesso al regime forfettario, anche in modo autonomo.
Con la legge di Bilancio 2023, il tetto di reddito per l’accesso al regime forfettario è stato modificato, sostituendo l’imposta progressiva dell’Irpef con un’imposta fissa. Questo tetto è stato aumentato da 65.000 a 85.000 euro.
Inoltre, la legge prevede che se i ricavi rientrano tra 85.000 e 100.000 euro, il regime forfettario cessa di essere applicabile dall’anno successivo. Nel caso in cui i ricavi superino i 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime forfettario.
I titolari di redditi che possono essere astrattamente ricondotti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, secondo gli articoli 49 e 50 del TUIR, non possono beneficiare della flat tax, indipendentemente dalla loro tassazione in Italia o dall’importo delle imposte pagate su tali redditi, se superano i 30.000 euro.
Ciò che conta per l’applicazione di questa esclusione è la presenza di redditi simili e il loro ammontare.
Il regime forfettario è escluso anche per chi percepisce una pensione di vecchiaia, considerata astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, se supera i 30.000 euro, anche se la pensione è esente da imposte in Italia a causa delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.
Al contrario, non deve essere verificata l’altra causa ostativa di esercitare prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro o di coloro che lo sono stati nei 2 anni precedenti.
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