Con il Decreto Rilancio è stato introdotto il superbonus del 110%. A differenza delle altre agevolazioni attualmente previste come le ristrutturaizoni edilizie o il risparmio energetico, il superbonus prevede un aliquota decisamente più elevata (110% vs 50%/65%), la possibilità di un recupero in un tempo più breve (5 anni vs 10 anni) ed addirittura la possibilità di cedere il credito o optare per lo sconto diretto in fattura.
Per poter usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura è necessario ottenere dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica ( es: Dottori Commercialisti) del così detto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus.
In aggiunta a questo importante documento ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia dell’opzione per la cessione o lo sconto, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all’Enea. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In caso di controllo, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’Enea o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Qualora necessitate di maggiori informazioni in merito al visto di conformità. siamo a disposizione.
Cordiali saluti